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DECRETO LEGISLATIVO 231/01 MODELLO ORGANIZZATIVO E RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE

Sino all’introduzione del D. Lgs. 231/01 le Società non potevano essere né indagate né imputate né tantomeno condannate penalmente (in ossequio al principio societas delinquere non potest).

In caso di reato commesso per agevolare la Società (si pensi al classico caso di corruzione per aggiudicarsi un appalto) ne rispondeva personalmente l’autore e/o il legale rappresentante della Società, a seconda che ne fosse o meno a conoscenza. 

Dal 2001, con l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti (che in realtà è responsabilità penale), quel principio non è più attuale.

Il cambio ha richiesto molto tempo per assumere l’aspetto rilevante che ha adesso.

La responsabilità dell’ente era inizialmente prevista per pochi reati presupposto, ovvero quei reati che ove commessi a) nell’interesse o b) a vantaggio dell’ente, avrebbero comportato l’imputazione a carico della Società oltre che dell’autore del reato. Autore del reato che può essere un soggetto apicale della Società o comunque da un soggetto sottoposto alla direzione del soggetto apicale

La condanna è inflitta in termini di quote (che hanno un controvalore economico) rapportate alla gravità dell’illecito commesso e possono essere accompagnate da misure interdittive dell’esercizio dell’attività commerciale anche in via cautelare. 

Nel tempo la norma è andata ampliandosi ad un numero sempre maggiore di reati sino ad arrivare a ricomprendere, dal 2019, recependo le direttive europee, buona parte dei reati tributari. Prima ancora i reati in materia di sicurezza ed infortuni sul lavoro (molto noti i casi Thyssen o Viareggio, nei quali la normativa è stata applicata).

La norma però prevede una via d’uscita per le Società “virtuose”, ovvero la possibilità di non essere sanzionate o di essere sanzionate in modo attenuato e di non subire misure interdittive ove la Società si sia dotata di un modello organizzativo per la gestione del rischio

L’adozione di questo modello organizzativo (che può essere assimilato ad una certificazione e che si compone di una parte generale e di una speciale che analizza in concreto le aree di attività societarie, il relativo livello di riccio di commissione di reato le procedure in essere oltre a quelle che si consigliano di adottare ove necessarie) se ritenuto efficace con valutazione ex ante può costituire una scriminante che salva la Società da interdizioni e condanne. 

Per poter essere considerato efficace, l’autore del reato deve aver aggirato le procedure ed i controlli posti dalla Società per evitare la commissione del reato. 

Di fatto, oggi, con le procedure che si sono studiate e implementate, commettere un reato di quel genere in presenza di modello diventa davvero complicato. 

A vigilare sull’applicazione del modello c’è l’Organismo di Vigilanza, solitamente collegiale e composto da due professionisti esterni ed uno interno, autonomi, che si riuniscono periodicamente per l’audit e verificano il corretto andamento.